PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita da enti e privati, si esplica secondo i princìpi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. Gli enti pubblici diversi dallo Stato, gli enti riconosciuti, le società, le associazioni non riconosciute o altri soggetti privati hanno il diritto di promuovere istituzioni scolastico-educative di ogni ordine e grado.

Art. 2.
(Diritti comuni e definizione della parità scolastica).

      1. La parità scolastica di cui all'articolo 33, quarto comma, della Costituzione comporta il riconoscimento del valore legale degli esami sostenuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge e degli studi svolti nella scuola paritaria.
      2. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.
      3. Possono chiedere la parità:

          a) le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto per atto pubblico da un notaio o da altro pubblico ufficiale;

          b) le istituzioni gestite da persone fisiche che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, esclusi i dipendenti dello Stato in servizio.

      4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, a norma della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica

 

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o alla conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.
      5. L'autorizzazione ad istituire un'istituzione scolastico-educativa è concessa dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
      6. La parità è riconosciuta con decreto del Ministro dell'istruzione, su proposta del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio, sentiti il consiglio scolastico provinciale e la sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati, altresì, le modalità, le procedure e i termini per ottenere la parità.

Art. 3.
(Procedure e condizioni per la parità).

      1. La richiesta della parità deve essere sottoscritta da chi gestisce la scuola, se si tratta di persona fisica, dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci, per le associazioni non riconosciute.
      2. La richiesta di cui al comma 1 è indirizzata al Ministro dell'istruzione e deve essere inoltrata tramite il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla programmazione locale.
      3. L'istituzione che chiede la parità deve documentare la sussistenza delle condizioni concernenti:

          a) l'agibilità sanitaria e tecnica dei locali della sede prescelta per la istituenda attività di istruzione e di educazione;

          b) l'adeguatezza al tipo di attività didattica svolta dell'arredamento e del materiale didattico, scientifico e tecnico, nonché delle attrezzature di laboratorio;

          c) l'inserimento dell'istituenda istituzione nella programmazione scolastica

 

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del territorio, con particolare riguardo alle scelte didattiche effettuate dalle famiglie;

          d) l'idoneità a svolgere i programmi e gli insegnamenti previsti dall'ordinamento scolastico per il corrispondente tipo di scuola statale;

          e) il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi funzionanti;

          f) l'adozione di un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli della corrispondente scuola statale, l'esclusione del fine di lucro dell'istituzione e l'osservanza della pubblicità dei bilanci;

          g) il possesso, da parte del personale dirigente, docente e non docente, dei requisiti prescritti per il corrispondente personale statale.

      4. Le norme di attuazione del comma 3 sono adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La vigilanza sanitaria nelle istituzioni scolastiche paritarie è affidata ai funzionari e alle strutture a ciò preposti per le scuole statali.

Art. 4.
(Elenco provinciale e albo nazionale).

      1. Presso ogni ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco provinciale delle scuole paritarie.
      2. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento della parità, contestualmente all'inoltro della richiesta al Ministro dell'istruzione, iscrive nell'elenco di cui al comma 1 l'istituzione scolastica, in via provvisoria. L'iscrizione diviene definitiva, a fare data dall'iscrizione

 

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provvisoria, alla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 6, primo periodo.
      3. Contro il diniego dell'iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione.
      4. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi di cui al comma 1.
      5. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale di cui al comma 4 decorre, in via provvisoria, dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 3, comma 1, e diventa definitiva dalla data di emanazione del decreto di riconoscimento della parità.
      6. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; le sue successive modifiche sono pubblicate annualmente nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie è esercitata dal Ministero dell'istruzione nelle forme previste per le corrispondenti scuole statali.

Art. 6.
(Sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per le scuole paritarie e organi collegiali).

      1. Nell'ambito del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituita una Sezione per le scuole paritarie, di seguito denominata «Sezione».
      2. La Sezione è composta:

          a) dal dirigente generale competente;

          b) da un ispettore centrale designato dal Ministro dell'istruzione;

          c) da un rappresentante dei genitori degli studenti delle istituzioni scolastico-educative paritarie;

 

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          d) da un rappresentante del personale dirigente e da un rappresentante del personale docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie;

          e) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di istituzioni scolastico-educative paritarie.

      3. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) e e) del comma 2 sono eletti attraverso le consultazioni previste dagli articoli da 31 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      4. Il personale dirigente, docente e non docente, nonché i genitori degli alunni delle istituzioni scolastico-educative paritarie partecipano, a parità di diritti e di doveri, agli organi collegiali distrettuali e provinciali in ragione del numero complessivo degli alunni delle istituzioni stesse.

Art. 7.
(Imposte e tasse).

      1. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta al pagamento delle tasse previste per le iscrizioni nelle istituzioni scolastiche statali e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, nella misura stabilita, su proposta del gestore, dall'organo collegiale competente ai sensi dello statuto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera f).
      2. Le richieste per l'apertura di nuove istituzioni scolastico-educative e gli altri atti ad esse equiparabili sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      3. A tutte le istituzioni iscritte negli elenchi e nell'albo nazionale di cui all'articolo 4 si applica l'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      4. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che determina i beni e

 

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servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) materiali didattici, beni e servizi destinati al funzionamento delle scuole statali e delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi provinciali e nell'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie»
      5. Le donazioni, i lasciti e i legati destinati alle istituzioni scolastico-educative paritarie, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      6. Le istituzioni scolastico-educative paritarie e i loro alunni accedono, a pari condizioni con gli alunni delle scuole statali, alle provvidenze disposte dagli enti pubblici a favore dell'utenza del servizio scolastico, anche al fine della piena realizzazione del diritto allo studio.

Art. 8.
(Personale direttivo, docente e non docente).

      1. Il personale docente e non docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie è assunto tra coloro che, inseriti nelle graduatorie provinciali, condividono le finalità educative dell'istituzione indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), espresse all'atto della presentazione della domanda di inclusione nelle predette graduatorie e riportata a fianco delle graduatorie stesse.
      2. L'assunzione si perfeziona con l'accettazione della nomina in forma scritta da parte del personale interessato. Gli oneri relativi al personale di cui al presente articolo sono a totale carico dello Stato, secondo modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 13.
      3. Il personale direttivo delle istituzioni scolastico-educative paritarie è assunto tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al

 

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comma 1 e che hanno prestato servizio per almeno un triennio in scuole statali o paritarie, anche di diverso ordine o grado, che conferiscano titolo legale di studio.
      4. Previo parere favorevole del dirigente dell'istituzione scolastica statale di provenienza e del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, può essere consentito alle istituzioni scolastico-educative paritarie l'impiego di personale docente e non docente statale di ruolo e non di ruolo in soprannumero o parzialmente occupato nella scuola statale, indicando caso per caso il numero massimo di ore. Tale personale dovrà dichiarare per iscritto di condividere le finalità dell'istituzione.
      5. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale di cui ai commi da 1 a 4 è valutato, ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali, con le stesse modalità e punteggi previsti per il personale che ha prestato servizio nelle scuole statali.
      6. I docenti delle istituzioni scolastico-educative paritarie possono accedere ai ruoli dello Stato attraverso le medesime procedure previste per i docenti non di ruolo delle scuole statali.
      7. Il personale non docente delle istituzioni scolastico-educative non statali paritarie può accedere ai ruoli dello Stato con le stesse modalità di reclutamento riservate al corrispondente personale non di ruolo dello Stato.
      8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale direttivo, docente e non docente è riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ai sensi della normativa vigente.
      9. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale direttivo, docente e non docente, che transiti nei corrispondenti ruoli delle scuole statali, è riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera.
      10. Il personale delle istituzioni scolastico-educative paritarie gode degli stessi diritti ed è tenuto ai medesimi obblighi del corrispondente personale della scuola statale relativamente alle attività di aggiornamento;
 

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esso, inoltre, fruisce delle facilitazioni previste dalle norme in vigore per il medesimo personale della scuola statale.
      11. Il Ministro dell'istruzione disciplina con proprio decreto modalità e limiti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
      12. Le norme di cui ai commi 1 e 3, relative all'assunzione del personale, non si applicano al personale che già prestava servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in istituti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 9.
(Decorrenza della parità).

      1. Gli effetti del riconoscimento della parità decorrono dall'inizio dell'anno scolastico nel quale la domanda è stata presentata, purché l'intera documentazione sia trasmessa entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico stesso.
      2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli effetti del riconoscimento della parità decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 10.
(Conseguenze della parità).

      1. La parità determina la piena validità, a tutti gli effetti, degli esami sostenuti dagli alunni interni alla scuola paritaria e dei titoli rilasciati dalla scuola medesima.
      2. I candidati esterni che chiedono di iscriversi ad una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per le scuole statali.
      3. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività delle classi avviate, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore all'anno scolastico.
      4. Il Ministro dell'istruzione emana con proprio decreto le norme di attuazione

 

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del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione scolastico-educativa e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono indicati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 3.
      5. Nell'accettazione delle domande di candidati esterni per l'ammissione all'esame di idoneità di cui al comma 2, l'istituzione scolastico-educativa paritaria deve altresì rispettare le seguenti precedenze:

          a) candidati che accettano il vincolo della frequenza anche per il successivo anno scolastico;

          b) candidati residenti nella sede dove funziona la scuola o in località vicine, particolarmente quando nella sede stessa non funziona una scuola statale dello stesso tipo, e che accettano il vincolo di cui alla lettera a);

          c) candidati che siano studenti lavoratori, purché documentino tale qualità prima dell'inizio degli esami e svolgano la propria attività lavorativa nella località sede dell'istituzione scolastico-educativa paritaria o in una località vicina.

      6. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.
      7. Per il personale direttivo, docente e non docente la parità determina la totale equiparazione tra servizio statale e servizio prestato in istituzioni scolastico-educative paritarie, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 11.
(Frequenza scolastica).

      1. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle stesse norme previste per le scuole statali.
      2. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano

 

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in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f).

Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di cui all'articolo 2 qualora rispondano alle condizioni previste dalla presente legge.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, tutte le scuole di cui al comma 1 sono sottoposte ad ispezione per accertare l'osservanza delle condizioni igienico-tecniche e di sicurezza previste dalla presente legge.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, su proposta del Ministro dell'istruzione, il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14.
(Gradualità dell'intervento finanziario statale).

      1. Agli interventi previsti dalla presente legge è riservato, nel primo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, il 20 per cento dello stanziamento complessivo relativo alle istituzioni scolastiche. Tale percentuale è aumentata, in ciascun anno successivo, di un ulteriore 20 per cento.